Statuto

Statuto del circolo Amici Velici Vigna di Valle

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Amici Velici Vigna di Valle – Associazione sportiva dilettantistica”.

Articolo 2 – Emblema sociale

L’emblema sociale è costituito da una bandiera triangolare portante un triangolo bianco e rosso su sfondo azzurro.

Articolo 3 – Sede

L’Associazione ha sede in Anguillara Sabazia, Roma, loc. Vigna di Valle, Lungolago delle Muse 12.

Articolo 4 – Durata

La durata dell’Associazione viene fissata a tutto il 31 dicembre 2060.

Articolo 5 – Finalità

  1. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  2. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  3. L’Associazione sarà affiliata alla Federazione Italiana Vela – F.I.V. – e potrà essere affiliata ad altre Associazioni sportive sia nazionali che estere, che abbiano per finalità lo stesso sport.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.).
  5. A titolo puramente indicativo l’Associazione:
  • incoraggia e promuove l’utilizzo di barche a vela o di altri mezzi naviganti la cui propulsione sia affidata al vento;
  • organizza regate;
  • organizza l’attività di scuola di vela;
  • gestisce impianti e attrezzature necessarie o comunque utili per lo sport velico il cui utilizzo è normalmente riservato ai soci; in occasione di regate, scuole di vela ed altri eventi connessi all’attività istituzionale, l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature potrà avvenire anche da parte di altri tesserati alla Federazione Nazionale.
  1. L’Associazione non ha finalità di lucro, è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico e ad influenze di razza e religione.

Articolo 6 – Soci

  1. Può essere socio dell’Associazione chiunque, persona fisica o giuridica, istituzione, società o ente, condivida le finalità dell’Associazione. Ciascun socio gode dei diritti che per Legge o statuto gli competono.
  2. Ciascun socio è obbligato a:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento;
  • osservare le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
  • non compiere atti che in qualsiasi modo danneggino o pregiudichino l’Associazione;
  • versare le quote associative nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo
  1. L’ammissione di nuovi soci avviene su domanda da presentare al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda che si riterrà accolta con deliberazione presa a maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà modificare le modalità di versamento della quota di ammissione stabilendo un periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, entro il quale detto versamento dovrà avvenire.
  3. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi alla Federazione Italiana Vela – F.I.V.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso.
  2. Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, comunicando per iscritto, prima dell’inizio del successivo esercizio annuale, la propria decisione al Consiglio Direttivo, ma è comunque tenuto al pagamento della quota annuale in cui ha avuto effetto il recesso.
  3. Il socio decade dal diritto alla partecipazione all’Associazione se interdetto, inabilitato o condannato per reati infamanti.
  4. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e potrà avvenire per la inadempienza degli obblighi di cui al precedente articolo 6 punto 2. A tal fine il Consiglio Direttivo dovrà intimare al socio di rimuovere le cause che potrebbero determinarne l’esclusione; trascorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione senza che la causa sia stata rimossa, l’esclusione avrà effetto e sarà comunicata all’interessato. Il socio può opporsi al provvedimento di esclusione inoltrando apposito e motivato ricorso al Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla ricevuta della comunicazione.
  5. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8 – Categorie dei Soci

  1. L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
  • ordinari;
  • benemeriti: sono tali quei soci ordinaria a cui l’Assemblea dei Soci, in ragione dei particolari meriti acquisiti, attribuisce a vita tale qualifica;
  • aspiranti soci: sono tali le persone la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci sono tenuti al pagamento delle quote di ammissione e annuale e dovranno frequentare gli impianti sociali per il periodo minimo di un anno prima di essere confermati definitivamente con deliberazione presa a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci non confermati hanno diritto alla restituzione della quota di ammissione. Gli aspiranti soci, familiari di altro socio, sono esentati dal pagamento della quota associativa di ammissione ed il periodo di frequenza del circolo prima di essere confermati può essere inferiore all’anno.
  1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri e le stesse prerogative nei confronti dell’Associazione: i soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota annuale.
  2. Non esistono soci o categorie di soci legati all’Associazione da rapporti temporanei di partecipazione alla vita associativa.
  3. I soci minori di età non hanno diritto di voto in assemblea.

Articolo 9 – Patrimonio e quote associative

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote versate dai soci all’atto dell’ammissione;
  2. dalle quote versate dai soci annualmente;
  3. da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti;
  4. dagli eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
  5. dai proventi derivanti dall’esercizio occasionale di attività commerciali;
  6. dai contributi corrisposti dagli Enti sportivi per il sostentamento delle attività istituzionali della Associazione.

L’entità delle quote di cui alle lettere a) e b) è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicata in occasione dell’Assemblea annuale. La quota deve essere versata entro il 28 febbraio. In relazioni a particolari esigenze di natura non ricorrente, il Consiglio Direttivo proporrà il versamento di quote straordinarie che dovranno essere ratificate dalla Assemblea. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

All’atto dello scioglimento dell’Associazione il residuo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga. Su proposta del Consiglio Direttivo lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci che nomina anche il Liquidatore.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione – Eleggibilità alle cariche sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Tesoriere
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente statuto tutti i soci i maggiorenni di buona condotta morale. Non sono eleggibili o, se eletti, decadranno dalla carica, coloro che:

  1. abbiano riportato condanne per delitto non colposo;
  2. siano stati assoggettati da parte del CONI e della F.I.V. a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  3. ricoprano la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazioni sportiva o disciplina associata.

È ammessa la rieleggibilità e le cariche non sono cumulabili.

Per l’assolvimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non è previsto alcun compenso. In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute per motivi di ufficio e correttamente documentate.

Articolo 11 – Assemblea

1.L’Assemblea è costituita da tutti i soci che risultino essere tali alla data della convocazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio mediante avviso inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima la data fissata per la Assemblea che dovrà evidenziare gli argomenti posti all’ordine del giorno; copia di detto avviso dovrà restare affisso nella sede sociale negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea.

  1. Per le modifiche statutarie l’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
  2. L’Assemblea è sovrana ed ad essa competono tutti gli atti di indirizzo e di straordinaria amministrazione. In particolare l’Assemblea:
  3. nomina gli organi sociali;
  4. esamina l’attività associativa ed approva i bilanci;
  5. approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. delibera le eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento.
  7. L’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 50%+1 dei presenti aventi diritto al voto.
  8. Le eventuali modifiche statutarie dovranno essere deliberate da almeno i 2/3 dei voti presenti all’Assemblea.
  9. Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con una maggioranza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

7.Ciascun socio può richiedere che gli sia inviato a proprie spese copia del verbale delle deliberazioni.

  1. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega purché a favore di altro socio; ogni socio non può portare più di tre deleghe.
  2. L’Assemblea è presieduta da un Presidente designato in apertura dei lavori ed il relativo verbale è redatto da un Segretario: tanto il Presidente della Assemblea quanto il Segretario verbalizzante non devono far parte del Consiglio Direttivo.
  3. I sistemi di votazione ammessi sono: alzata di mano, appello nominale e scheda segreta.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, scelti fra i soci. Qualora in sede di nomina dovesse verificarsi una parità dei voti tale per cui non si riuscisse a comporre un Consiglio di cinque membri, la votazione dovrà essere ripetuta limitandola ai nomi dei Consiglieri che hanno ottenuto meno voti.

  1. Il Consiglio dura in carica due anni.
  2. Qualora qualcuno dei cinque eletti si rifiutasse di far parte del Consiglio Direttivo, i posti resisi vacanti in seno al Consiglio verranno presi dai primi soci nella graduatoria dei non eletti.
  3. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Segretario Tesoriere, il Vice Presidente, il direttore sportivo.
  4. Possono essere assegnate dal Consiglio direttivo cariche esterne allo stesso con termine coincidente con la fine del mandato del Consiglio direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi e ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità alcuna dal Presidente o da due dei membri del Consiglio Direttivo e si ritiene validamente costituito con la presenza di tutti i membri. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice.
  6. Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e a carattere d’urgenza. In particolare:
  7. delibera sul l’ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
  8. cura l’attuazione delle delibere assembleari, impiega il patrimonio sociale, progetta e realizza le diverse attività fissandone i contenuti ed il budget, predispone i bilanci di esercizio e le eventuali relazioni accompagnatorie;
  9. predispone, perché l’Assemblea li approvi, regolamenti interni, procedurali ed organizzativi;
  10. determina l’importo delle quote dovute dai soci per l’ammissione e di quelle annuali fisse e variabili in relazione alla diversa qualità e quantità dei servizi sociali fruiti.

Articolo 13 – Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile nei confronti della F.I.V. e dell’Assemblea del funzionamento della Associazione.
  2. Il Vicepresidente, rappresenta il Presidente in caso di suo impedimento.

Articolo 14 – Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere vigila al buon andamento delle attività, tiene i rapporti con i soci ed esplica le funzioni di tesoriere.

Articolo 15 – Sostituzione nel Consiglio Direttivo

Le dimissioni di uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, comporteranno l’entrata in seno del Consiglio Direttivo del primo dei soci non eletti (o, qualora questo si rifiuti, del secondo o del terzo e così via). Il Consiglio Direttivo con votazione interna provvederà a riassegnare le varie cariche ai membri del Consiglio. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica comporteranno le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo; in tal caso entro 60 giorni dalla data delle dimissioni il Presidente convocherà l’Assemblea dei soci per le elezioni del nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Esso possiede le più ampie facoltà inquirenti e su istanza del Consiglio direttivo emette decisioni motivate con le quali può infliggere i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 17 e risolvere i ricorsi presentati contro i provvedimenti di esclusione di cui all’art. 7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 17 – Provvedimenti disciplinari

I dirigenti dell’Associazione ed i soci che in una manifestazione sportiva o in altra occasione e modo inerenti l’attività sportiva e non dell’Associazione tenessero un contegno riprovevole e non degno di persona d’onore, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

  • ammonizione
  • deplorazione
  • temporanea e/o definitiva esclusione dell’attività sportiva e a ricoprire cariche sociali
  • espulsione dall’Associazione

Ai sanzionati verrà data comunicazione per iscritto. Essi avranno un termine di venti giorni per inoltrare ricorso ricorrere all’Assemblea dei Soci.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri di cui uno con la qualifica di Presidente. Il Collegio ha il controllo sulla gestione contabile della Associazione. Il Collegio deve assistere alle Assemblee ed il presidente può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Presidente Onorario

In ragione dei particolari meriti acquisiti, potrà essere eletto un Presidente Onorario con deliberazione della Assemblea dei soci: la carica è a vita, salvo rinuncia da parte dell’interessato.

Articolo 20 – Esercizio sociale – Bilancio preventivo e consuntivo

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno deve essere approvato il bilancio – rendiconto economico finanziario – consuntivo relativo all’anno precedente ed un bilancio preventivo per l’esercizio in corso. I bilanci dovranno comprendere tutte le voci inerenti all’attività della Associazione, sia quelle istituzionali (quote di ammissione, quote annuali, contributi e liberalità) sia quelle eventuali ed occasionali di natura commerciale (sponsorizzazioni, etc.). Il Consiglio Direttivo approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea; copia del bilancio consuntivo dovrà essere affisso nella sede sociale negli otto giorni che precedono l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si atterrà al bilancio preventivo nelle sue linee essenziali, rappresentando esso la politica operativa della Associazione. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo apporterà le variazioni necessarie per circostanze non previste che si venissero a verificare nel corso dell’esercizio finanziario. Gli avanzi di gestione dovranno essere destinati a riserva del patrimonio o impiegati a fini statutari: ne è esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto.

Articolo 21 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di Legge.